Hai venduto in perdita, il tuo intermediario ti ha detto che quella perdita “resta lì” e potrai recuperarla. L’anno dopo chiudi in guadagno un ETF azionario globale, ti aspetti di non pagare niente perché la perdita di prima dovrebbe coprire il guadagno di adesso, e invece nell’estratto conto trovi il 26% trattenuto per intero. Non è un errore dell’intermediario. È il modo in cui la legge italiana ha scelto di classificare i due importi, e capirlo prima di trovarselo sull’estratto conto cambia parecchio il modo in cui guardi il tuo portafoglio.
Cosa è lo zainetto fiscale, in concreto
“Zainetto fiscale” non è un termine di legge, è il modo in cui il settore chiama una cosa che la norma descrive in modo molto più asciutto. Quando vendi uno strumento a un prezzo inferiore a quello di acquisto realizzi una minusvalenza. Se in quell’anno non hai guadagni con cui compensarla, l’eccedenza non sparisce: viene portata avanti e può essere dedotta dalle plusvalenze degli anni successivi.
Il riferimento è l’articolo 68, comma 5, del TUIR (DPR 917/1986). L’eccedenza si riporta in deduzione dalle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, e a una condizione precisa: deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la minusvalenza è stata realizzata. Non è una formalità. Nel regime dichiarativo una minusvalenza che non passa dalla dichiarazione dell’anno in cui nasce non è riportabile negli anni dopo.
Attenzione a una parola: dedotta dalle plusvalenze. Non dai redditi, non dalle tasse, non da qualunque guadagno finanziario. Da una categoria specifica, ed è qui che quasi tutti inciampano.
L’asimmetria che rende lo zainetto inutilizzabile per chi ha solo ETF
Il fisco italiano divide i guadagni finanziari in due contenitori che non comunicano tra loro.
I redditi di capitale sono i frutti “certi” del capitale investito: cedole, dividendi, e i proventi che incassi quando vendi o rimborsi quote di fondi comuni ed ETF armonizzati. I redditi diversi sono i guadagni da differenza di prezzo su altri strumenti, e sono l’unica categoria che le minusvalenze possono abbattere.
Il punto che manda in cortocircuito il ragionamento di chi investe in ETF è che i due lati della stessa operazione finiscono in due contenitori diversi. Con il decreto legge 66/2014 il legislatore ha collocato i proventi da partecipazione a organismi di investimento collettivo tra i redditi di capitale dell’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR, mentre i differenziali negativi degli stessi strumenti sono rimasti tra i redditi diversi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter). L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito nelle circolari 19/E e 21/E del 2014, e da lì aggiunge una conseguenza che vale la pena leggere due volte: per i redditi di capitale la deducibilità delle perdite e dei differenziali negativi non è ammessa.
Tradotto: quando vendi in perdita un ETF armonizzato la perdita entra nello zainetto. Quando vendi in guadagno lo stesso ETF, il guadagno finisce in un contenitore da cui lo zainetto non può attingere. La perdita si accumula, il guadagno viene tassato per intero.
| Cosa incassi | Categoria | Alimenta lo zainetto | Lo zainetto lo abbatte |
|---|---|---|---|
| Perdita su azioni singole | Reddito diverso | Sì | — |
| Guadagno su azioni singole | Reddito diverso | — | Sì |
| Perdita su ETF armonizzato o fondo comune | Reddito diverso | Sì | — |
| Guadagno su ETF armonizzato o fondo comune | Reddito di capitale | — | No |
| Dividendo azionario | Reddito di capitale | — | No |
| Cedola obbligazionaria | Reddito di capitale | — | No |
| Guadagno da prezzo su obbligazione | Reddito diverso | — | Sì |
| Proventi da certificati | Reddito diverso | — | Sì |
Questa tabella dice come la norma classifica i redditi, non cosa tenere in portafoglio. È una distinzione che vale la pena tenere ferma, perché è esattamente il punto in cui l’argomento viene usato per vendere prodotti.
L’aliquota, per inciso, è il 26% sui redditi diversi di natura finanziaria realizzati dal 1 luglio 2014. Fanno eccezione i titoli di Stato italiani e quelli dei Paesi in white list, per i quali il reddito concorre nel limite del 48,08% del suo ammontare, così che l’imposta effettiva risulti del 12,5%.
Quanto costa davvero lasciarlo scadere
Prendi una minusvalenza di 4.000 euro realizzata nel 2023 vendendo azioni singole in perdita, e un portafoglio che negli anni successivi è fatto quasi solo di ETF.
| Anno | Operazione | Effetto sullo zainetto | Imposta pagata |
|---|---|---|---|
| 2023 | Perdita su azioni: 4.000 euro | Zainetto a 4.000 euro | 0 |
| 2024 | Guadagno su azioni: 1.500 euro | Compensato, residuo 2.500 euro | 0 |
| 2025 | Guadagno su ETF: 3.000 euro | Nessun effetto (reddito di capitale) | 780 euro |
| 2026 | Cedole obbligazionarie: 800 euro | Nessun effetto (reddito di capitale) | 208 euro |
| 2027 | Nessuna plusvalenza da reddito diverso | Il residuo scade il 31 dicembre | 0 |
Alla fine del 2027 restano 2.500 euro di minusvalenza mai utilizzati. Il beneficio fiscale perso è 2.500 × 26%, cioè 650 euro. Non è una tassa in più che hai pagato, è uno sconto a cui avevi diritto e che è evaporato per decorrenza dei termini.
Il conto dei quattro anni si fa così: si contano i quattro periodi d’imposta successivi a quello di realizzo, e l’ultimo giorno utile è il 31 dicembre del quarto.
| Minusvalenza realizzata nel | Ultimo anno per usarla | Scade il |
|---|---|---|
| 2022 | 2026 | 31 dicembre 2026 |
| 2023 | 2027 | 31 dicembre 2027 |
| 2024 | 2028 | 31 dicembre 2028 |
| 2025 | 2029 | 31 dicembre 2029 |
Chi ha perdite del 2022 ancora aperte ha quindi poco più di quattro mesi da oggi prima che diventino carta straccia.
Dove vive lo zainetto: amministrato o dichiarativo
Nel regime amministrato, quello che quasi tutti hanno senza averlo scelto consapevolmente, è l’intermediario a fare i conti, applicare l’imposta e tenere il registro delle minusvalenze. La compensazione avviene dentro quel rapporto: lo zainetto aperto presso un intermediario non abbatte le plusvalenze realizzate presso un altro.
Questo è il motivo per cui cambiare intermediario è un’operazione che merita due minuti di attenzione in più. Alla chiusura del rapporto o alla revoca dell’opzione, l’intermediario rilascia una certificazione delle minusvalenze non compensate, prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 461/1997. Quella certificazione è ciò che ti permette di usare le perdite residue nel regime dichiarativo, sempre entro il quarto anno successivo a quello di realizzo. Senza certificazione, le perdite restano in un rapporto chiuso.
Un dettaglio che sorprende: il trasferimento di titoli verso un rapporto intestato a un soggetto diverso dall’intestatario originario è considerato dalla norma una cessione a titolo oneroso, quindi un evento fiscalmente rilevante, salvo che avvenga per successione o donazione. Non è un semplice spostamento di dossier.
Nel regime dichiarativo i conti li fai tu. Le plusvalenze e le minusvalenze finiscono nel quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche, che ha una sezione dedicata alle minusvalenze non compensate nell’anno e riportate ai successivi. Dal modello 730 esiste ora il quadro T, che nella sua sezione VII accoglie le stesse eccedenze: chi presenta il 730 non è più obbligato a passare al modello Redditi solo per dichiarare i propri guadagni finanziari.
Le cripto stanno in un cassetto separato
Le minusvalenze da cripto-attività non entrano nello stesso zainetto degli strumenti finanziari: formano un comparto a sé e si compensano solo con plusvalenze della stessa natura, sempre nei quattro periodi d’imposta successivi. Due cambiamenti recenti vanno tenuti presenti. La soglia di esenzione di 2.000 euro annui, che valeva per le cessioni fino al 31 dicembre 2024, non si applica più alle plusvalenze realizzate dal 1 gennaio 2025. E dal 1 gennaio 2026 l’aliquota sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività è passata al 33%.
Vendere in perdita apposta: cosa dice davvero la norma
La domanda arriva sempre, quindi vale la pena affrontarla per quello che è, cioè una questione giuridica e non una furbizia. Perché una minusvalenza esista serve un realizzo: finché non vendi, la perdita è solo un numero rosso sul tuo dossier e non ha alcun effetto fiscale.
Il perimetro entro cui questo tipo di operazioni resta legittimo lo definisce l’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (legge 212/2000). L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 6/E del 30 marzo 2016, ha ricostruito i tre elementi che devono ricorrere insieme perché si configuri abuso del diritto: il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito, l’assenza di sostanza economica dell’operazione e l’essenzialità del vantaggio fiscale rispetto a ogni altra finalità. Sono elementi che si valutano caso per caso, sull’operazione concreta, e non su una regola generale valida per tutti. Un’operazione del genere si valuta con un commercialista sui numeri reali, non applicando uno schema letto su un blog.
Due cose che cambiano nei prossimi mesi
La prima è di forma ma va saputa. Il decreto legislativo 117/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2026 ed entrato in vigore il giorno dopo, è il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi: 377 articoli che sostituiscono il DPR 917/1986. Le sue disposizioni si applicano però dal 1 gennaio 2027. Fino ad allora i riferimenti corretti restano quelli citati in questo articolo, mentre dal 2027 la stessa disciplina avrà una numerazione diversa: se cerchi “articolo 68 TUIR” tra qualche mese, verifica a quale testo stai guardando.
La seconda è di sostanza e resta sospesa. La legge delega per la riforma fiscale prevede la creazione di un’unica categoria di redditi finanziari, che consentirebbe di compensare le minusvalenze anche con dividendi, cedole e proventi da fondi, cioè di chiudere proprio l’asimmetria descritta qui sopra. Alla data di pubblicazione di questo articolo il decreto attuativo non risulta emanato, e il decreto correttivo entrato in vigore il 12 agosto 2026 interviene su altri capitoli della riforma. Come e se la misura arriverà non lo sappiamo, e chi te lo racconta come cosa fatta sta anticipando un testo che non esiste ancora.
Cosa fare da qui
Recupera la posizione fiscale del tuo dossier: quasi tutti gli intermediari la mostrano in un’area chiamata “minusvalenze” o “posizione fiscale”, con l’importo e l’anno di formazione. Senza l’anno di formazione il numero non ti serve, perché è l’anno a dirti quando scade.
Se hai perdite in scadenza al 31 dicembre 2026, cioè realizzate nel 2022, sai già che dal 1 gennaio prossimo non esisteranno più. Sapere quanto vale quel residuo (l’importo moltiplicato per l’aliquota che ti si applica) ti dice l’ordine di grandezza reale della questione, che a volte è di poche decine di euro e a volte no.
Se stai per cambiare intermediario, chiedi la certificazione delle minusvalenze prima di chiudere il rapporto, non dopo. È il documento che tiene in vita le perdite residue.
Se presenti la dichiarazione da solo e sei in regime dichiarativo, controlla che le minusvalenze dell’anno siano indicate nella dichiarazione di quell’anno. Il riporto agli anni successivi dipende da quella indicazione, e recuperare una dichiarazione sbagliata costa più fatica che compilarla bene la prima volta.
Questo articolo ha uno scopo educativo e non costituisce consulenza finanziaria, fiscale o legale. Aliquote, soglie e riferimenti normativi riflettono la disciplina in vigore alla data di pubblicazione e cambiano con le leggi di bilancio e con i decreti attuativi della riforma fiscale. Le simulazioni sono esemplificative e non tengono conto della tua situazione personale né dei costi applicati dal tuo intermediario. Verifica sempre il tuo caso specifico con un commercialista o un professionista abilitato prima di compilare la dichiarazione dei redditi.
Fonti
- TUIR (DPR 917/1986), articolo 68, comma 5, e articolo 67, comma 1, lettera c-ter (riporto dell'eccedenza di minusvalenze nei periodi d'imposta successivi, non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dell'anno di realizzo) — agenziaentrate.gov.it
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, "Tassazione dei redditi di natura finanziaria" (aliquota del 26% dal 1 luglio 2014, proventi da OICR come redditi di capitale ex art. 44 comma 1 lettera g, differenziali negativi come redditi diversi ex art. 67 comma 1 lettera c-ter, certificazione delle minusvalenze) — agenziaentrate.gov.it
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 21/E del 10 luglio 2014 (indeducibilità delle perdite e dei differenziali negativi nell'ambito dei redditi di capitale da OICR) — agenziaentrate.gov.it
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11/E del 28 marzo 2012 (quota imponibile del 48,08% per i titoli pubblici e degli Stati in white list, corrispondente a un prelievo effettivo del 12,5%) — agenziaentrate.gov.it
- Decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461, articolo 6 (regime del risparmio amministrato, compensazione nell'ambito del medesimo rapporto, certificazione delle minusvalenze non compensate alla chiusura del rapporto o alla revoca dell'opzione, trasferimento a rapporto intestato a soggetto diverso equiparato a cessione a titolo oneroso) — parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97461dl.htm
- Agenzia delle Entrate, Risposta n. 208 del 2025 (certificazione delle minusvalenze e trasferimento di rapporti in regime amministrato) — agenziaentrate.gov.it
- Agenzia delle Entrate, "Istruzioni per la compilazione del modello REDDITI Persone Fisiche 2026, Fascicolo 2" (quadro RT, plusvalenze di natura finanziaria e minusvalenze non compensate riportabili nei quattro periodi successivi) — agenziaentrate.gov.it
- Agenzia delle Entrate, "Istruzioni per la compilazione del modello 730/2026" (quadro T, plusvalenze di natura finanziaria; sezione VII dedicata alle minusvalenze non compensate; sezione V, cripto-attività cedute entro il 31 dicembre 2025 con imposta sostitutiva del 26%) — agenziaentrate.gov.it
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 (i tre elementi costitutivi dell'abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge 212/2000: vantaggio fiscale indebito, assenza di sostanza economica, essenzialità del vantaggio fiscale) — agenziaentrate.gov.it
- Fisco Oggi, rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, "Esordio ufficiale per il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi" (decreto legislativo 117/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2026, in vigore dal 4 luglio 2026, disposizioni applicabili dal 1 gennaio 2027) — fiscooggi.it
- Ipsoa, "Il Testo Unico imposte sui redditi approda in G.U.", 4 luglio 2026 (377 articoli, sostituzione del DPR 917/1986) — ipsoa.it
- Decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148, disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, IVA, accise e controlli, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026 — gazzettaufficiale.it
- Legge 9 agosto 2023 n. 111, delega al Governo per la riforma fiscale, articolo 5 (unica categoria di redditi finanziari che supera la distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi, con più ampie possibilità di compensazione tra componenti positive e negative) — gazzettaufficiale.it
- Camera dei deputati, Documentazione parlamentare, "La legge di delega per la riforma fiscale" (contenuto dell'articolo 5 in materia di redditi finanziari) — temi.camera.it
