Incassi un dividendo da un’azienda estera. Sulla scheda del titolo c’era scritto un importo, sul tuo conto ne arriva molto meno, e il conto non torna nemmeno applicando il 26% che conoscevi. È il momento in cui la maggior parte delle persone scopre l’esistenza delle convenzioni contro le doppie imposizioni, di solito scoprendo insieme che non le hanno protette quanto pensavano.

Le convenzioni sono accordi bilaterali fra due Stati che stabiliscono chi tassa cosa quando un reddito attraversa un confine. L’Italia ne ha in vigore oltre un centinaio. Questo articolo spiega cosa fanno, cosa non fanno, e dove sta il buco che riguarda in modo specifico chi investe da privato.

Cosa fa una convenzione, e cosa non fa

Il malinteso di partenza è nel nome. “Contro le doppie imposizioni” suona come “così paghi una volta sola”, e non è esattamente questo.

Una convenzione ripartisce la potestà impositiva fra i due Stati. In alcuni casi la attribuisce in esclusiva a uno solo, in altri la lascia a entrambi ma pone un tetto all’imposta che lo Stato della fonte può prelevare, e prevede che lo Stato di residenza elimini o attenui la doppia imposizione con un credito o un’esenzione.

Detto altrimenti: la convenzione non abolisce la tassazione estera, la limita e la rende recuperabile. Quanto sia effettivamente recuperabile dipende dal tipo di reddito e, come vedremo, da chi sei.

La gerarchia delle fonti: la convenzione vince

Prima di tutto il resto, un punto che conta in ogni controversia: il diritto convenzionale prevale sul diritto interno.

Lo sanciscono l’articolo 169 del TUIR e l’articolo 75 del D.P.R. 600/1973: il primo dispone che la normativa interna si applichi in deroga agli accordi internazionali solo quando è più favorevole al contribuente, il secondo afferma la prevalenza degli accordi internazionali sul diritto interno. La supremazia è stata confermata dalla Cassazione (sentenze n. 1138 del 2009 e n. 14476 del 2016) e dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 e n. 311 del 2009).

La conseguenza pratica è che, se la legge italiana ti considera residente e la convenzione con l’altro Stato dice il contrario, prevale la convenzione.

Le tie breaker rules: come si decide dove sei residente

Il conflitto più frequente è proprio quello sulla residenza: due Stati che, ciascuno applicando le proprie regole interne, ti considerano entrambi residente. In Italia i criteri sono i quattro dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, spiegati nell’articolo su residenza fiscale e residenza anagrafica.

L’articolo 4 del Modello di Convenzione OCSE, sostanzialmente ripreso dalle convenzioni firmate dall’Italia, risolve il conflitto con una sequenza gerarchica: si scende al criterio successivo solo se il precedente non decide.

Ordine Criterio Cosa guarda
1 Abitazione permanente Dove hai un’abitazione stabilmente a tua disposizione
2 Centro degli interessi vitali Dove sono più stretti i tuoi legami personali ed economici
3 Soggiorno abituale Dove soggiorni abitualmente
4 Nazionalità Di quale Stato sei cittadino

Se nessuno dei quattro decide, la questione si risolve con una procedura amichevole fra le autorità dei due Stati.

Una nota che vale la pena tenere a mente: il criterio numero 1 non è “dove sei proprietario di una casa”, è dove hai un’abitazione stabilmente a tua disposizione. Se ti trasferisci all’estero ma tieni in Italia un appartamento vuoto e pronto per te, quel criterio non è neutro, e viene prima di tutti gli altri.

Il caso che la riforma del 2024 ha reso frequente: i frontalieri

L’introduzione della presenza fisica come criterio autonomo, con il conteggio anche delle frazioni di giorno, ha creato una situazione nuova che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di chiarire espressamente nella circolare 20/E del 2024.

Un lavoratore che risiede in uno Stato confinante e ogni giorno varca la frontiera per venire a lavorare in Italia è fisicamente presente in Italia nella maggior parte dei giorni dell’anno, anche se solo per una parte di ciascun giorno. Per il nuovo articolo 2, comma 2, del TUIR, questo può bastare a radicare la residenza fiscale italiana.

Se quella persona è residente anche nello Stato di provenienza, il conflitto si risolve con le tie breaker rules della convenzione. E l’Agenzia precisa che questo vale anche quando la convenzione non disciplina espressamente i frontalieri, portando l’esempio della convenzione fra Italia e Slovenia firmata a Lubiana l’11 settembre 2001.

Le stesse regole si applicano per superare la presunzione legata all’iscrizione anagrafica, purché ci sia un’attribuzione simultanea della residenza da parte dei due Stati.

Il credito d’imposta: come si recupera l’imposta estera

Lo strumento con cui l’Italia elimina la doppia imposizione è il credito d’imposta dell’articolo 165 del TUIR. Funziona così:

Credito massimo = Imposta lorda italiana × (Reddito estero ÷ Reddito complessivo)

Il credito non può mai superare la quota di imposta italiana corrispondente al reddito estero: se all’estero hai pagato più di quanto avresti pagato in Italia, l’eccedenza non si recupera con questo meccanismo.

Le tre condizioni sono tutte necessarie:

  1. il reddito deve essere prodotto all’estero
  2. deve concorrere alla formazione del reddito complessivo in Italia
  3. l’imposta estera deve essere stata pagata a titolo definitivo, non provvisorio

Il comma 10 dell’articolo 165 aggiunge una proporzione: se il reddito estero concorre solo parzialmente a formare l’imponibile italiano, l’imposta estera detraibile va ridotta in misura corrispondente.

Il buco che riguarda chi investe da privato

Ed eccoci al punto che quasi nessuna guida generalista dice, e che è il motivo per cui il conto sul tuo estratto conto non tornava.

La seconda condizione dell’articolo 165, quella per cui il reddito deve concorrere alla formazione del reddito complessivo, non si verifica per i dividendi di fonte estera percepiti da una persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa. Quei dividendi sono infatti assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva, quindi restano fuori dal reddito complessivo.

La conseguenza, secondo la prassi dell’amministrazione, è che a quel contribuente il credito d’imposta dell’articolo 165 non spetta. Il prelievo estero resta a suo carico e si somma a quello italiano.

Vediamo cosa significa in euro, su un dividendo di 100 euro lordi, ipotizzando l’aliquota convenzionale del 15% tipica di molti trattati:

Situazione Imposta estera Imposta italiana Netto Prelievo effettivo
Convenzione al 15%, tramite intermediario italiano 15,00 22,10 62,90 37,1%
Convenzione al 15%, riscosso direttamente all’estero 15,00 26,00 59,00 41,0%
Senza convenzione (30%), tramite intermediario italiano 30,00 18,20 51,80 48,2%
Senza convenzione (30%), riscosso direttamente 30,00 26,00 44,00 56,0%

Da questa tabella escono due informazioni che valgono più di molti consigli generici.

La prima: la convenzione vale circa 11 punti percentuali. Fra la prima e la terza riga ci sono 11,1 punti di prelievo in meno, ed è il valore concreto dell’aliquota convenzionale ridotta rispetto a quella statutaria dello Stato della fonte.

La seconda, meno nota: conta anche come incassi. Se il dividendo passa da un intermediario residente, l’imposta italiana del 26% si applica sul cosiddetto netto frontiera, cioè su quanto resta dopo la ritenuta estera. Se lo incassi direttamente all’estero e lo autoliquidi in dichiarazione, l’imposta sostitutiva si applica sul lordo. Sono 3,9 punti di differenza sullo stesso dividendo, generati solo dal canale attraverso cui passa.

Una questione aperta, e va detto che è aperta

Su questo punto non c’è una situazione consolidata, e sarebbe scorretto presentarla come tale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25698 del 2022, ha disatteso la posizione dell’amministrazione finanziaria, affermando che con riferimento ad alcune convenzioni il contribuente persona fisica che percepisce dividendi di fonte estera può far valere in Italia il credito per le imposte pagate all’estero, scomputandolo o chiedendone il rimborso. La dottrina tributaria ha segnalato ripetutamente l’incoerenza sistematica dell’attuale assetto e i possibili profili di incompatibilità con i principi costituzionali e con il diritto dell’Unione europea, in particolare per il fatto che il netto frontiera sia riservato ai soli dividendi incassati tramite intermediari residenti.

Allo stato, quindi: la prassi amministrativa nega il credito, un orientamento di legittimità lo ammette per alcune convenzioni, e la questione è viva. Chi si trova in questa situazione ha una posizione difendibile, ma è una posizione da costruire con un professionista, non da dare per acquisita.

La via che funziona quasi sempre: il rimborso alla fonte

Indipendentemente dalla vicenda del credito, esiste un percorso che spesso viene ignorato e che è quello previsto dalle convenzioni stesse.

Molti Stati della fonte applicano d’ufficio la loro aliquota interna e non quella convenzionale, perché non sanno che sei residente in Italia. La convenzione ti dà due strade:

Riduzione all’atto del pagamento. Consegni all’intermediario o all’ente pagatore la documentazione che attesta la tua residenza fiscale italiana, e la ritenuta viene applicata subito nella misura convenzionale ridotta. È la via meno onerosa, e molti intermediari la gestiscono in automatico su alcuni mercati.

Rimborso a posteriori. Se la ritenuta è stata applicata in misura piena, si chiede allo Stato della fonte la restituzione della differenza, presentando il modulo previsto da quello Stato insieme al certificato di residenza fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. È una procedura con tempi lunghi e termini di decadenza che variano da Paese a Paese, e va avviata prima che scadano.

Il certificato di residenza fiscale è il documento che rende operativa qualsiasi convenzione: senza quello, dal punto di vista dello Stato estero, sei un contribuente qualsiasi.

Cosa fare da qui

Se investi in titoli esteri che distribuiscono dividendi, chiedi al tuo intermediario due cose per iscritto: se applica il netto frontiera e se gestisce la riduzione convenzionale all’atto del pagamento sui mercati su cui operi. Sono due domande brevi che valgono, insieme, diversi punti percentuali di prelievo.

Se hai già subito ritenute piene, verifica il termine di decadenza per il rimborso nello Stato della fonte e chiedi all’Agenzia delle Entrate il certificato di residenza fiscale. È una pratica noiosa che spesso viene rimandata fino a scadenza, e a quel punto il recupero non è più possibile.

Se stai valutando un trasferimento, leggi la convenzione fra l’Italia e il Paese di destinazione prima di decidere, in particolare l’articolo 4 sulla residenza e gli articoli sui tipi di reddito che ti riguardano. Le convenzioni non sono tutte uguali, e il testo di quella specifica batte qualsiasi regola generale letta altrove, compresa questa pagina.

Un’ultima osservazione di metodo: la fiscalità internazionale è l’area in cui il divario fra “quello che si legge in giro” e “quello che dice il testo applicabile al tuo caso” è più ampio. Quando la posta in gioco supera qualche centinaio di euro l’anno, l’ora di un professionista specializzato si ripaga con margine.

Trovi la versione sintetica di questo articolo nel carosello dedicato alle convenzioni contro le doppie imposizioni su Instagram.

Questo articolo ha uno scopo educativo e non costituisce consulenza fiscale o legale personalizzata. Le convenzioni sono accordi bilaterali con testi diversi fra loro: aliquote, definizioni e procedure vanno verificate sul testo della singola convenzione applicabile al tuo caso. Il trattamento del credito d’imposta sui dividendi esteri percepiti da persone fisiche non imprenditori è oggetto di orientamenti non uniformi fra prassi amministrativa e giurisprudenza, come indicato nel testo. Gli esempi numerici sono semplificati. Per la tua situazione specifica rivolgiti a un professionista abilitato in fiscalità internazionale.

Fonti

  1. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, paragrafo 3 (rapporti con le convenzioni contro le doppie imposizioni, prevalenza del diritto convenzionale, tie breaker rules dell'articolo 4 del Modello OCSE, caso dei frontalieri e convenzione Italia-Slovenia dell'11 settembre 2001) — agenziaentrate.gov.it (PDF)
  2. D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), articolo 165 (credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, formula del credito massimo, condizione della concorrenza al reddito complessivo, riduzione proporzionale del comma 10) — brocardi.it
  3. D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), articolo 169, e D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, articolo 75 (prevalenza degli accordi internazionali sul diritto interno, salvo norma interna più favorevole); Cassazione n. 1138/2009 e n. 14476/2016; Corte Costituzionale n. 348/2007, n. 349/2007 e n. 311/2009, citate nella circolare 20/E del 2024
  4. Agenzia delle Entrate, "Determinazione del credito di imposta estero ai sensi dell'articolo 165 del TUIR", principio di diritto n. 15 del 5 novembre 2021 — agenziaentrate.gov.it (PDF)
  5. Fisco Oggi, "Redditi prodotti all'estero: la disciplina del credito d'imposta" (rivista dell'Agenzia delle Entrate) — fiscooggi.it
  6. Rivista di Diritto Tributario, "La (doppia) tassazione dei dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche non imprenditori" (25 gennaio 2024) e "Dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti e recupero delle imposte assolte nello Stato della fonte" (7 febbraio 2026): meccanismo del netto frontiera, diniego del credito d'imposta secondo la prassi, Cassazione n. 25698/2022 di segno contrario, profili di incompatibilità costituzionale ed europea — rivistadirittotributario.it
  7. Fiscomania, "Dividendi esteri: regime di tassazione per persone fisiche e società" (applicazione del netto frontiera tramite intermediario residente e dell'imposta sostitutiva sul lordo in caso di percezione diretta) — fiscomania.com/dividendi-esteri-regime-tassazione