C’è una convinzione diffusa che si può riassumere così: mi iscrivo all’AIRE, prendo un contratto d’affitto all’estero, e da quel momento le tasse le pago lì. È una convinzione che nasce da una confusione fra due cose che portano quasi lo stesso nome e non sono la stessa cosa, e dal 1 gennaio 2024 è ancora più fragile di prima, perché la riforma della residenza fiscale ha cambiato tre pezzi dei quattro criteri.
Vale la pena capirli, perché la differenza fra essere residente fiscale in Italia o non esserlo non è un dettaglio amministrativo: chi è residente in Italia è tassato su tutti i redditi ovunque prodotti, ai sensi dell’articolo 3 del TUIR, mentre chi non lo è viene tassato solo sui redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 23. Sono due mondi diversi.
Anagrafica, civilistica, fiscale: tre cose
Residenza anagrafica è un dato formale: sei iscritto nell’anagrafe della popolazione residente di un comune italiano, oppure sei stato cancellato e iscritto all’AIRE.
Residenza civilistica è il luogo di dimora abituale, ai sensi dell’articolo 43 del codice civile. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3841 del 15 febbraio 2021, la descrive come dimora abituale e volontaria fondata su due elementi che devono coesistere: uno oggettivo, cioè la permanenza in quel luogo per un periodo prolungato apprezzabile, e uno soggettivo, cioè l’intenzione di abitarvi stabilmente.
Residenza fiscale è la qualifica che decide dove paghi le imposte, e si ricava dall’articolo 2, comma 2, del TUIR. Le prime due possono contribuire a determinarla, ma nessuna delle due la esaurisce.
Il testo nuovo, e le tre cose che sono cambiate
Il decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209, in attuazione della legge delega 111/2023, ha riscritto l’articolo 2, comma 2, del TUIR, con effetto dal 1 gennaio 2024. Il testo vigente è questo:
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
Tre modifiche sostanziali, in quella riscrittura.
Il domicilio non è più quello del codice civile. Prima il TUIR rinviava all’articolo 43 c.c., che definisce il domicilio come la sede principale degli affari e interessi. Ora la nozione fiscale è staccata da quella civilistica e ha una definizione propria: il domicilio è il luogo dove si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari. Il baricentro si è spostato dagli interessi economici agli affetti, ed è un cambio di prospettiva che rovescia molti ragionamenti: chi trasferisce all’estero l’attività e lascia in Italia la famiglia ha, secondo la nuova definizione, il domicilio in Italia.
La presenza fisica è diventata un criterio autonomo. Prima non esisteva come tale. Ora basta essere fisicamente presenti nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta, contando anche le frazioni di giorno, per essere residenti fiscali in Italia. Senza casa, senza famiglia, senza iscrizione anagrafica: basta esserci.
L’iscrizione anagrafica non è più una presunzione assoluta. Prima, essere iscritto all’anagrafe per la maggior parte dell’anno rendeva residenti senza possibilità di replica, salvo l’applicazione delle convenzioni internazionali. Ora è una presunzione relativa, che ammette la prova contraria.
I quattro criteri, e il fatto che siano alternativi
Il punto che decide quasi tutti i casi pratici è questo, ed è il più sottovalutato: i quattro criteri sono alternativi, non cumulativi. Ne basta uno solo per essere residente fiscale in Italia.
| Criterio | Cosa richiede |
|---|---|
| Residenza civilistica | Dimora abituale in Italia (art. 43 c.c.) |
| Domicilio | Luogo di sviluppo principale delle relazioni personali e familiari |
| Presenza fisica | Essere in Italia, contando anche le frazioni di giorno |
| Iscrizione anagrafica | Essere iscritto all’anagrafe della popolazione residente (presunzione relativa) |
Ciascuno va verificato per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè 183 giorni in un anno normale o 184 in un anno bisestile. E i giorni non devono essere consecutivi: si sommano i periodi sparsi nel corso dell’anno solare.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, porta un esempio che vale più di qualsiasi spiegazione. Una persona non residente che nel 2024 è stata in Italia dall’11 al 31 gennaio, dal 5 al 10 febbraio, per tutto aprile, dal 12 al 26 maggio, da giugno a fine luglio, per tutto ottobre, dal 5 al 12 novembre, il 27 novembre e dal 2 al 12 dicembre, ha totalizzato 184 giorni di presenza fisica. Per il 2024 è fiscalmente residente in Italia.
Nessuno di quei soggiorni, preso da solo, sembra decisivo. È la somma che conta, ed è una somma che quasi nessuno tiene.
L’AIRE: necessaria, non sufficiente, e non gratis se la salti
L’iscrizione all’AIRE resta l’adempimento formale del trasferimento, e va fatta. Ma con la riforma il suo peso probatorio si è ridotto in entrambe le direzioni.
Se sei iscritto all’anagrafe italiana ma di fatto vivi stabilmente all’estero, oggi puoi dimostrarlo, e la presunzione cade. Il livello della prova però è alto: secondo l’Agenzia devi essere in grado di provare, con elementi oggettivamente riscontrabili, che per la maggior parte del periodo d’imposta nessuno degli altri tre criteri si è verificato. Non basta dire “vivevo altrove”: devi mostrare che non avevi in Italia né dimora abituale, né relazioni personali e familiari prevalenti, né presenza fisica per 183 giorni.
Se invece ti sei iscritto all’AIRE ma hai lasciato in Italia il centro delle tue relazioni personali e familiari, l’iscrizione non ti protegge, perché il criterio del domicilio si applica indipendentemente da dove sei registrato.
Ci sono poi due conseguenze amministrative introdotte dalla legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) che vale la pena conoscere.
La prima: l’omessa dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero, da rendere all’ufficio consolare entro 90 giorni, è punita con una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro per ciascun anno in cui l’omissione perdura.
La seconda è più significativa e riguarda il flusso di informazioni: le pubbliche amministrazioni che acquisiscono elementi indicativi di una residenza di fatto all’estero li comunicano al comune di iscrizione e all’ufficio consolare, e i comuni comunicano all’Agenzia delle Entrate le iscrizioni e cancellazioni d’ufficio nell’AIRE, per i controlli fiscali di competenza. Il collegamento fra anagrafe e fisco, che prima era episodico, è diventato strutturale.
Il caso che riguarda più persone di tutti: lo smart working
La circolare dedica un paragrafo specifico al lavoro agile, e la conclusione è netta in entrambe le direzioni.
Chi lavora da remoto stando in Italia per un datore estero: la permanenza in Italia per 183 giorni, o 184 nell’anno bisestile, determina di per sé la residenza fiscale in Italia. E la conseguenza non riguarda solo lo stipendio: chi radica la residenza fiscale in Italia deve assoggettare a tassazione in Italia tutti i suoi redditi ovunque prodotti, non solo quelli da lavoro. Salvo, naturalmente, quanto previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Chi lavora da remoto dall’estero: essere fisicamente fuori dall’Italia per 183 giorni non basta. Se per la maggior parte del periodo d’imposta si verifica anche uno solo degli altri tre criteri, cioè se mantieni in Italia la residenza civilistica, il domicilio nella nuova accezione, o l’iscrizione anagrafica, resti residente fiscale in Italia.
È la combinazione che frega la maggior parte dei cosiddetti nomadi digitali: fisicamente fuori, ma con la famiglia, la casa e l’iscrizione anagrafica ancora qui.
La presunzione per i Paesi a fiscalità privilegiata
Un livello ulteriore, che la riforma non ha toccato, sta nel comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR: i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, si presumono comunque residenti in Italia salvo prova contraria.
Qui l’onere si inverte: non è l’amministrazione a dover dimostrare che sei rimasto, sei tu a dover dimostrare di essere andato. E lo standard, fissato dalla circolare n. 140 del 24 giugno 1999 e mai smentito, è severo: serve la piena dimostrazione della perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e, parallelamente, la controprova di una localizzazione reale e duratura nel Paese di destinazione, indipendentemente dal fatto che lì tu paghi regolarmente le tasse.
Una nota di aggiornamento: la lista è stata modificata dal decreto MEF del 20 luglio 2023, che ha espunto la Svizzera con efficacia dal 1 gennaio 2024.
Chi sta valutando un trasferimento verso i regimi europei di favore trova il quadro delle destinazioni nell’articolo sul geoarbitraggio fiscale in Europa, e il conto sul costo della vita in quello sul geoarbitraggio FIRE.
Una cosa che non puoi fare: chiedere conferma preventiva
Vale la pena saperlo prima di spendere tempo a cercarla. L’accertamento della residenza fiscale presuppone il riscontro di elementi di fatto, e per questo non può essere oggetto di interpello: le istanze che chiedono all’Agenzia di verificare la residenza sono dichiarate inammissibili, come chiarito già dalla circolare n. 9/E del 1 aprile 2016 e ribadito nella circolare del 2024.
Detto altrimenti: non esiste un timbro preventivo che ti metta al riparo. Esiste solo la coerenza fra quello che dichiari e quello che i fatti mostrano, ricostruita eventualmente a posteriori.
Cosa fare da qui
Se stai valutando un trasferimento, l’ordine dei controlli è questo.
Primo, conta i giorni davvero. Tieni un registro delle presenze in Italia, con le date di ingresso e uscita e le prove documentali (carte d’imbarco, ricevute, movimenti di carta). Se ti avvicini ai 183, sei nella zona in cui la presenza fisica da sola decide.
Secondo, guarda dove stanno le relazioni personali e familiari, non solo dove sta il lavoro. È il criterio che è cambiato di più, ed è quello su cui la vecchia intuizione (“ho spostato l’attività, quindi ho spostato tutto”) non funziona più.
Terzo, verifica se il Paese di destinazione è nella lista del 1999. Se lo è, prepara la documentazione con uno standard probatorio molto più alto, perché l’onere è tuo.
Quarto, fai gli adempimenti nei termini. La dichiarazione consolare entro 90 giorni non è una formalità: saltarla costa fino a 1.000 euro l’anno finché dura, e produce una discrepanza documentale che lavora contro di te se un giorno dovessi dimostrare qualcosa.
E prima di tutto questo, una considerazione di merito: la residenza fiscale non è una casella da spuntare ma la fotografia di dove vivi davvero. Le riforme degli ultimi anni si sono mosse tutte nella stessa direzione, cioè dare più peso ai fatti e meno alle registrazioni. Un trasferimento reale regge; un trasferimento di carta, con la vita rimasta qui, oggi regge meno di prima.
Trovi la versione sintetica di questo articolo nel carosello dedicato alla residenza fiscale su Instagram.
Questo articolo ha uno scopo educativo e non costituisce consulenza fiscale o legale personalizzata. La residenza fiscale si accerta caso per caso sulla base di elementi di fatto e non può essere oggetto di interpello: le norme, le liste e gli orientamenti citati sono quelli vigenti alla data di pubblicazione e possono cambiare. Prima di trasferire la residenza, o se hai un dubbio su una situazione già in essere, rivolgiti a un professionista abilitato in fiscalità internazionale.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, "Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209" (nuovo testo dell'art. 2 comma 2 TUIR, quattro criteri alternativi, computo dei 183/184 giorni anche non consecutivi con esempio, presenza fisica e lavoro agile, presunzione relativa dell'iscrizione anagrafica, presunzione del comma 2-bis, inammissibilità dell'interpello) — agenziaentrate.gov.it (PDF)
- Decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209, articolo 1 (nuova definizione di residenza fiscale delle persone fisiche) e articolo 7 comma 1 (decorrenza dal 1 gennaio 2024), in attuazione della legge 9 agosto 2023 n. 111 — gazzettaufficiale.it
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), articolo 2 (soggetti passivi e residenza), articolo 3 (tassazione dei residenti sui redditi ovunque prodotti) e articolo 23 (redditi prodotti nel territorio dello Stato) — brocardi.it
- Corte di Cassazione, ordinanza 15 febbraio 2021 n. 3841 (elemento oggettivo e soggettivo della residenza civilistica ai sensi dell'art. 43 c.c.), citata nella circolare 20/E del 2024
- Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), articolo 1 commi 242 e 243 (sanzione da 200 a 1.000 euro per anno per l'omessa dichiarazione di trasferimento; flussi informativi fra pubbliche amministrazioni, comuni, uffici consolari e Agenzia delle Entrate) — gazzettaufficiale.it
- Decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 (elenco degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato ai fini dell'art. 2 comma 2-bis TUIR), aggiornato dal decreto MEF 20 luglio 2023 che ha espunto la Svizzera con efficacia dal 1 gennaio 2024; Circolare 24 giugno 1999 n. 140 sullo standard della prova contraria
- Agenzia delle Entrate, Circolare 18 agosto 2023 n. 25/E (residenza fiscale e lavoro agile secondo la disciplina previgente, coordinata dalla circolare 20/E del 2024) e Circolare 1 aprile 2016 n. 9/E (inammissibilità dell'interpello sull'accertamento della residenza)
- Fisco Oggi, "Nuova disciplina della residenza fiscale, le istruzioni operative dell'Agenzia" (sintesi ufficiale della rivista dell'Agenzia delle Entrate) — fiscooggi.it
