“Ho aperto un fondo pensione” è una frase che descrive tre prodotti molto diversi fra loro. Hanno lo stesso trattamento fiscale, la stessa logica di lungo periodo e lo stesso scopo, ma differiscono su due cose che alla fine decidono quasi tutto: quanto costano e se ti portano dietro dei soldi che non sono tuoi.

Chi ha già chiaro il funzionamento generale (deduzione, tassazione in uscita, come si aderisce) lo trova nella guida completa al fondo pensione. Qui affrontiamo solo la domanda successiva, che è quella su cui si sbaglia più spesso: quale dei tre.

I tre tipi, in ordine di quanto sono chiusi

Fondi pensione negoziali (o chiusi). Nascono da un contratto collettivo di categoria. Ci si accede solo se si appartiene a quel comparto: metalmeccanici, edili, chimici, pubblico impiego e così via. Sono associazioni senza scopo di lucro, e il fatto che non debbano produrre un margine è la prima ragione dei loro costi. A fine 2025 contavano circa 4,4 milioni di iscritti, in crescita del 6,1% sull’anno precedente.

Fondi pensione aperti. Istituiti da banche, SGR, SIM e imprese di assicurazione. Aperti a chiunque, dipendente o autonomo, senza vincolo di categoria. Circa 2,2 milioni di iscritti, in crescita dell’8,7%.

Piani individuali pensionistici (PIP). Sono contratti di assicurazione sulla vita di ramo I o ramo III con finalità previdenziale. Aperti a chiunque, e sono la forma distribuita più capillarmente attraverso le reti assicurative e bancarie, il che spiega perché siano anche la forma con cui molte persone si sono ritrovate iscritte senza aver confrontato nulla.

Il numero che decide: l’ISC a dieci anni

La COVIP, l’autorità di vigilanza sui fondi pensione, pubblica un indicatore chiamato ISC, Indicatore Sintetico di Costo, che esprime quanto i costi riducono il rendimento annuo su un orizzonte dato. Su dieci anni, i valori medi per forma sono questi:

Forma ISC a 10 anni
Fondi pensione negoziali 0,47%
Fondi pensione aperti 1,36%
PIP 2,17%

Fra il primo e il terzo ci sono 1,7 punti percentuali all’anno. Su un prodotto che si tiene trent’anni o quaranta, quella distanza non è un dettaglio di prezzo: è la variabile più prevedibile di tutto il piano previdenziale, perché il rendimento futuro non lo conosce nessuno mentre il costo è scritto nel contratto.

Quanto vale, in euro

Facciamo il conto con ipotesi dichiarate. Versamento di 2.000 euro l’anno per 30 anni, rendimento lordo del comparto ipotizzato al 4% annuo. Il 4% è un’assunzione prudenziale su un comparto bilanciato, non una previsione, e serve a far vedere l’effetto del costo.

Forma Rendimento netto dei costi Montante dopo 30 anni
Fondo negoziale 3,53% 107.419 euro
Fondo aperto 2,64% 92.161 euro
PIP 1,83% 80.457 euro

Il totale versato in trent’anni è 60.000 euro. La differenza fra il fondo negoziale e il PIP è di quasi 27.000 euro, cioè circa il 45% di tutto quello che hai versato di tasca tua, andato in costi. Il fondo aperto sta in mezzo, con una differenza di poco più di 15.000 euro rispetto al negoziale.

Sono medie di categoria, e dentro ogni categoria esistono prodotti migliori e peggiori: un fondo aperto economico può costare meno di un negoziale caro. Il punto non è che la categoria sia un destino, è che il costo va guardato prima, e la COVIP mette a disposizione un comparatore pubblico che permette di confrontare l’ISC prodotto per prodotto invece di fermarsi alle medie.

Il pezzo che il confronto sui costi non contiene: il contributo del datore

C’è una ragione, indipendente dai costi, per cui il fondo negoziale è quasi sempre la scelta di partenza per un lavoratore dipendente, ed è la più concreta di tutte.

Nei fondi negoziali il contratto collettivo prevede un contributo a carico del datore di lavoro, che si aggiunge al tuo. L’ordine di grandezza varia da CCNL a CCNL e si colloca indicativamente fra lo 0,50% e il 2% della retribuzione annua lorda. Nel fondo dei metalmeccanici, per fare un esempio concreto, la contribuzione minima a carico del lavoratore è dell’1,2% e quella a carico del datore arriva al 2%. Nei fondi del pubblico impiego lo schema tipico è 1% e 1%.

La condizione è precisa e va conosciuta: il datore versa solo se versi anche tu, almeno la quota minima prevista dal contratto. Se aderisci ma non versi la tua parte, o se scegli un fondo aperto invece di quello previsto dal tuo CCNL, quel contributo semplicemente non esiste. Non viene versato altrove, non ti viene dato in busta paga: non parte.

Quanto vale rinunciarci? Con una retribuzione lorda di 30.000 euro e un contributo datoriale dell’1,5%, sono 450 euro l’anno. Capitalizzati per trent’anni al 3,53% netto diventano circa 24.000 euro. È denaro che non ti costa niente e che si ottiene compilando un modulo.

Sommando le due cose, per un lavoratore dipendente con un fondo di categoria disponibile il confronto non è fra 0,47% e 2,17% di costo. È fra “costo basso più contributo datoriale” e “costo alto senza contributo datoriale”, e il divario diventa molto più grande di quanto suggerisca la tabella dell’ISC.

Quando l’aperto o il PIP hanno una funzione

Detto tutto questo, ci sono situazioni in cui il fondo negoziale non è un’opzione o non basta.

Non hai un fondo di categoria. Lavoratori autonomi, liberi professionisti, partite IVA, e dipendenti di settori privi di fondo negoziale. Qui la scelta è fra aperto e PIP, e il confronto si riduce ai costi e alla qualità dei comparti: l’ISC medio dice che gli aperti partono in vantaggio, ma la verifica va fatta sul singolo prodotto.

Vuoi versare più di quanto il fondo di categoria ti consente o ti permette di gestire. Nulla vieta di avere due posizioni contemporaneamente: il tetto di deducibilità di 5.300 euro annui, salito dai precedenti 5.164,57 con la legge di bilancio 2026, è un plafond personale complessivo, non per singolo fondo.

Sei un familiare fiscalmente a carico. L’adesione a un fondo aperto o a un PIP è la via praticabile per costruire una posizione previdenziale a un familiare a carico, i cui contributi restano deducibili in capo a chi li versa.

C’è poi un caso specifico dei PIP che merita una nota. I PIP di ramo I investono in una gestione separata assicurativa, con un meccanismo di consolidamento del rendimento che dà una stabilità di valore che i fondi non hanno. È una caratteristica reale e non va liquidata, ma va messa sul piatto insieme al suo prezzo, che è quel 2,17% di ISC medio: su un orizzonte previdenziale, cioè decennale o più, sta a te decidere quanto vale pagare 1,7 punti l’anno per la minore oscillazione di valore lungo il percorso.

Il quadro completo, su una tabella sola

Mettendo insieme tutto, le differenze che contano davvero sono sei.

Negoziale Aperto PIP
Chi può aderire Solo chi rientra nel contratto collettivo Chiunque Chiunque
ISC medio a 10 anni 0,47% 1,36% 2,17%
Contributo del datore di lavoro Sì, previsto dal CCNL Solo con accordo aziendale specifico Solo con accordo aziendale specifico
Natura giuridica Associazione senza scopo di lucro Patrimonio separato di banca, SGR, SIM o assicurazione Contratto assicurativo di ramo I o III
Chi vigila COVIP COVIP COVIP
Trasferibile dopo 2 anni 2 anni 2 anni

Vale la pena soffermarsi su una riga, perché è quella che genera più preoccupazione e meno informazione: cosa succede se l’istituzione che gestisce il fondo va in difficoltà.

In tutte e tre le forme il patrimonio previdenziale è per legge distinto e autonomo rispetto a quello della società che lo gestisce, e non può essere aggredito dai creditori di quest’ultima. Nei fondi negoziali e aperti le risorse sono affidate a una banca depositaria e la gestione finanziaria è delegata a gestori esterni selezionati con procedure di gara. Nei PIP le somme confluiscono in una gestione separata o in fondi interni, anch’essi patrimoni autonomi rispetto a quello della compagnia. Su tutte e tre vigila la COVIP, che pubblica dati, rendimenti e costi in forma comparabile.

Detto altrimenti: la differenza fra le tre forme non riguarda la sicurezza del capitale sul piano giuridico, riguarda quanto ti costa tenerlo lì e chi altro ci mette dei soldi insieme a te. Sono due domande più prosaiche di quella sulla sicurezza, e sono quelle che spostano il risultato.

Il comparto conta quanto la forma

Una precisazione che vale per tutte e tre le categorie e che spesso viene trascurata: dentro ogni fondo esistono più comparti, dal garantito all’azionario, e la scelta del comparto ha un effetto sul risultato finale paragonabile a quello della scelta della forma.

Chi aderisce senza esprimere una scelta finisce quasi sempre nel comparto garantito, che è quello progettato per chi ha un orizzonte breve. Per una persona di trent’anni con trentacinque anni davanti, restare lì per inerzia costa più di quanto costi la differenza fra un fondo negoziale e uno aperto. La logica per scegliere il comparto è la stessa dell’articolo sul portafoglio giusto per il tuo orizzonte temporale, applicata a un capitale che non puoi toccare fino alla pensione.

Come cambiare, se hai scelto male

La posizione previdenziale è trasferibile. Dopo due anni di permanenza in una forma pensionistica puoi trasferire l’intera posizione a un’altra, mantenendo l’anzianità maturata ai fini fiscali, che è la cosa che conta perché l’aliquota in uscita scende con gli anni di partecipazione. Il trasferimento in sé non è un evento tassabile.

Prima di farlo, due verifiche. La prima riguarda eventuali costi di trasferimento previsti dal prodotto di partenza, che vanno letti nella scheda dei costi. La seconda riguarda il contributo datoriale: se trasferisci fuori dal fondo di categoria, in molti casi lo perdi, e il conto che abbiamo fatto sopra va rifatto al contrario.

Cosa fare da qui

Tre passaggi, in quest’ordine.

Primo: verifica se il tuo CCNL prevede un fondo negoziale e quale sia il contributo datoriale e la quota minima a tuo carico per attivarlo. Lo chiedi all’ufficio del personale o lo trovi sul sito del fondo di categoria. È l’informazione che ha il valore economico più alto di tutte quelle in questo articolo.

Secondo: se hai già una posizione aperta, recupera il tuo ISC dalla scheda dei costi del prodotto e confrontalo con la media della sua categoria e con il comparatore COVIP. Non con il rendimento passato, che non si ripete: con il costo, che si ripete tutti gli anni.

Terzo: guarda in quale comparto sei. Se ci sei finito senza sceglierlo, quello è il primo aggiustamento da fare, ed è gratuito.

Trovi la versione sintetica di questo articolo nel carosello dedicato alle tre forme di fondo pensione su Instagram.

Questo articolo ha uno scopo educativo e non costituisce consulenza previdenziale, finanziaria o fiscale personalizzata. Gli ISC riportati sono medie di categoria pubblicate dalla COVIP e non i costi del singolo prodotto, che vanno letti nella scheda dei costi; le simulazioni si basano su ipotesi di rendimento dichiarate e non sono previsioni. Le percentuali di contribuzione variano per contratto collettivo. Nessun fondo o prodotto è raccomandato: prima di aderire o trasferire una posizione valuta la tua situazione specifica, eventualmente con un professionista abilitato.

Fonti

  1. COVIP, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, comparatore dinamico dell'Indicatore Sintetico di Costo — covip.it/isc_dinamico
  2. Dati COVIP sull'ISC a dieci anni per forma pensionistica (negoziali 0,47%, aperti 1,36%, PIP 2,17%) e sul numero di iscritti (4,4 milioni ai negoziali, più 6,1%; 2,2 milioni agli aperti, più 8,7%), ripresi da Fondo Telemaco, "I fondi negoziali si confermano quelli con i costi più bassi", marzo 2026 — fondotelemaco.it
  3. COVIP, elenco pubblico dei rendimenti dei fondi pensione — covip.it
  4. Contributo del datore di lavoro nei fondi negoziali: condizione della contribuzione minima a carico del lavoratore, ordine di grandezza fra lo 0,50% e il 2% della retribuzione annua lorda, esempi di Cometa (1,2% lavoratore, fino al 2% datore) e Perseo Sirio (1% e 1%) — money.it
  5. Fondo Telemaco, "Quanto versa il datore di lavoro sul fondo pensione" (meccanismo del contributo datoriale e condizione di attivazione) — fondotelemaco.it
  6. Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), innalzamento del limite di deducibilità dei contributi da 5.164,57 a 5.300 euro annui — mefop.it
  7. D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, disciplina delle forme pensionistiche complementari (tipologie, trasferibilità della posizione dopo due anni, portabilità dell'anzianità) — lavoro.gov.it/previdenza-complementare
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