Le polizze linked occupano una zona di confine scomoda: si chiamano assicurazioni, si comprano in banca o da un consulente, e servono a investire. Questa ambiguità non è un dettaglio di marketing, è il tema centrale del prodotto, ed è finita più volte davanti alla Corte di Cassazione negli ultimi due anni.
Questo articolo prova a fare tre cose: spiegare come funzionano davvero, mettere in fila i costi che quasi mai vengono presentati insieme, e riconoscere i due vantaggi che effettivamente hanno, perché esistono e liquidarli come inesistenti sarebbe scorretto quanto sopravvalutarli. Poi c’è l’aritmetica, che è la parte che decide.
Unit e index: la differenza in due righe
Unit linked (ramo III). Il premio, tolti i costi, viene investito in quote di fondi interni della compagnia o di OICR esterni. Il valore della polizza segue il valore di quelle quote. Il rischio di investimento è dell’assicurato: se i fondi scendono, scende il capitale.
Index linked (ramo III). La prestazione è agganciata all’andamento di un indice o di un paniere, spesso con una struttura che promette una protezione parziale del capitale a scadenza. Quella protezione, quando c’è, dipende dalla solidità di chi la garantisce, e la storia europea di questi prodotti contiene episodi in cui l’emittente della componente obbligazionaria sottostante è fallito.
In entrambi i casi la componente assicurativa in senso stretto, cioè la copertura del rischio di morte, esiste ma è spesso molto piccola: una maggiorazione percentuale sul capitale in caso di decesso, a volte pochi punti.
Il punto giuridico: quanta assicurazione c’è dentro
È esattamente su questa piccolezza che la giurisprudenza ha messo le mani.
Con l’ordinanza n. 21022 del 26 luglio 2024 la terza sezione civile della Cassazione ha affermato un principio che vale la pena leggere per intero: perché esista un autentico contratto di assicurazione sulla vita deve esserci un rischio demografico effettivo assunto dall’assicuratore. Quando quel rischio ricade interamente sull’assicurato, cioè quando la prestazione in caso di morte è irrisoria o inesistente, il contratto perde natura assicurativa e va qualificato come prodotto finanziario, con applicazione delle regole del Testo Unico della Finanza.
Il corollario è metodologico e conta più della singola pronuncia: il giudice non può fermarsi al nome del contratto o all’accordo formale fra le parti, ma deve fare un’analisi sostanziale delle clausole. La sostanza prevale sulla forma.
Il principio è stato ribadito e articolato nelle pronunce successive. L’ordinanza n. 11387 del 2025 torna sul rischio demografico come elemento determinante. L’ordinanza n. 26079 del 2025 aggiunge che le polizze vita linked sono soggette agli obblighi informativi e di forma degli articoli 21 e 23 del TUF, e che della carenza informativa rispondono sia l’emittente sia l’intermediario.
Per chi ha una polizza in portafoglio la conseguenza pratica è duplice. Da un lato, se il prodotto è sostanzialmente finanziario, si applicano tutele informative più forti di quelle assicurative. Dall’altro, come vedremo, alcuni dei vantaggi che si attribuiscono d’ufficio a “una polizza vita” potrebbero non applicarsi a quel contratto.
I costi, che sono tre livelli e non uno
Qui sta la parte che rende difficile il confronto con qualsiasi altro strumento: i costi di una polizza linked non stanno in un numero solo, stanno impilati.
| Livello | Cosa è | Ordine di grandezza |
|---|---|---|
| Caricamento sul premio | Trattenuto all’ingresso, su ogni versamento | indicativamente dall’1,50% al 3,80% |
| Costo di gestione della polizza | Annuo, sul capitale, per il “contenitore” | variabile per prodotto |
| Costi dei fondi sottostanti | Annui, dentro i fondi in cui la polizza investe | si sommano al livello sopra |
| Penali di riscatto | Se esci nei primi anni | dall’1% al 5%, decrescenti nei primi 3-5 anni |
Il terzo livello è quello che sfugge di più, perché è una duplicazione: paghi una commissione di gestione alla polizza e un’altra, dentro, ai fondi che la polizza compra. Sommando tutto, il costo annuo complessivo si colloca indicativamente fra il 2,5% e il 4,0% per i prodotti retail, e fra l’1,2% e il 2,2% per le versioni riservate alla clientela private.
Un ETF azionario globale a replica passiva, per confronto, ha un costo annuo dell’ordine di qualche decimo di punto percentuale. Non è un confronto fra due prodotti equivalenti, ed è proprio questo il punto dell’articolo: capire cosa stai comprando con la differenza.
L’aritmetica, su vent’anni
Facciamo il conto con ipotesi dichiarate, perché è l’unico modo di renderlo verificabile. Capitale iniziale 100.000 euro, orizzonte 20 anni, rendimento lordo del sottostante ipotizzato al 6% annuo. Il 6% è un’assunzione prudenziale di comodo, non una previsione: serve a far vedere il meccanismo, e cambiandola l’ordine di grandezza del divario cambia poco, perché il costo si sottrae comunque anno dopo anno.
Alla fine applichiamo il 26% di imposta sostitutiva sul guadagno in entrambi i casi, così da confrontare due situazioni fiscalmente equivalenti.
| Rendimento netto dei costi | Montante a 20 anni | Dopo l’imposta del 26% | |
|---|---|---|---|
| Strumento a basso costo (0,20% annuo) | 5,80% | 308.826 euro | 254.531 euro |
| Polizza linked retail (2,5% annuo) | 3,50% | 198.979 euro | 173.244 euro |
| Polizza linked retail (3,0% annuo) | 3,00% | 180.611 euro | 159.652 euro |
| Polizza linked retail (4,0% annuo) | 2,00% | 148.595 euro | 135.960 euro |
| Polizza linked private (1,7% annuo) | 4,30% | 232.106 euro | 197.758 euro |
Nel confronto centrale, fra lo 0,20% e il 3,0%, la differenza a vent’anni è di 94.879 euro su un capitale iniziale di 100.000. Detto in un altro modo: la differenza di costo si mangia circa il 61% del guadagno netto che il capitale avrebbe prodotto nel caso a basso costo.
Il motivo per cui il numero è così grande, sproporzionato rispetto ai 2,8 punti percentuali di differenza annua, è che quei punti si applicano ogni anno a un capitale che nel frattempo dovrebbe crescere. È l’interesse composto che lavora al contrario.
I due vantaggi veri, e quanto valgono
Sarebbe disonesto fermarsi qui, perché due vantaggi ci sono e sono reali.
Il differimento fiscale. Dentro una polizza puoi spostare il capitale da un fondo interno all’altro senza che lo spostamento realizzi una plusvalenza: l’imposta si paga solo al riscatto. Fuori dalla polizza, ogni ribilanciamento fatto vendendo realizza una plusvalenza tassata al 26%, e in Italia la cosa è aggravata dall’asimmetria fra redditi di capitale e redditi diversi, che impedisce di compensare le minusvalenze da ETF con i guadagni da ETF.
Quanto vale? Si può stimare. Riprendendo lo stesso capitale di 100.000 euro al 5,80% netto per vent’anni: se ogni anno realizzi il 20% del guadagno maturato e ci paghi il 26%, il montante lordo scende da 308.826 a 291.687 euro. Il differimento vale quindi circa 17.000 euro in questo scenario. È una cifra vera e non trascurabile. È anche circa un quinto dei 94.879 euro che la differenza di costo porta via.
Il trattamento successorio. Il capitale liquidato ai beneficiari designati viene percepito iure proprio, cioè per diritto proprio e non per successione: non entra nell’asse ereditario ed è esente da imposta di successione. Per patrimoni sotto le franchigie dell’imposta di successione italiana questo vantaggio vale poco o nulla in termini fiscali, ma resta rilevante per la rapidità e la libertà di designazione dei beneficiari, che possono anche non essere eredi.
Alla polizza vita si associa anche l’impignorabilità e insequestrabilità prevista dall’articolo 1923 del codice civile. Attenzione però: la Cassazione, con la sentenza n. 6319 del 2019, ha chiarito che per i prodotti a prevalente natura finanziaria quella tutela può non applicarsi. È lo stesso ragionamento del rischio demografico visto sopra, applicato a un’altra conseguenza: se il contratto è sostanzialmente un investimento, non porta con sé automaticamente le protezioni pensate per le assicurazioni.
Le domande da fare prima, non dopo
Chiunque stia valutando una polizza linked, o ne abbia già una e voglia capire cosa ha in mano, può farsi dare per iscritto la risposta a cinque domande. Sono le stesse che i documenti informativi contengono, sparse in punti diversi.
- Qual è il costo annuo complessivo, sommando caricamento, costo della polizza e costi dei fondi sottostanti? Il numero unico, non i tre separati
- Qual è la maggiorazione in caso di decesso, in percentuale? È la misura del rischio demografico effettivo, cioè di quanta assicurazione c’è dentro
- Quali sono le penali di riscatto, anno per anno, e quando si azzerano
- Chi garantisce l’eventuale protezione del capitale in una index linked, e con quale merito di credito
- Il contratto prevede una facoltà di recesso per la compagnia? Vale sul piano fiscale per altre garanzie, ed è comunque un’informazione sul rapporto di forze
Cosa fare da qui
Se stai valutando una polizza linked, il confronto sensato non è “polizza contro niente”, è polizza contro le due funzioni separate: uno strumento di investimento a basso costo per la parte finanziaria e, se serve una copertura del rischio morte, una polizza temporanea caso morte pura, che costa poco proprio perché fa solo quello. Le due funzioni separate si possono confrontare, si possono cambiare una alla volta e hanno prezzi leggibili. Il criterio generale per capire quali coperture servono davvero sta nella guida completa alle assicurazioni.
Se una polizza ce l’hai già, prima di qualsiasi decisione recupera due numeri dal contratto: il costo annuo complessivo e la penale di riscatto residua. Un prodotto costoso ma con penali ormai azzerate è una decisione diversa da un prodotto costoso con ancora tre anni di penali davanti, e vanno valutate anche le eventuali conseguenze fiscali dell’uscita.
E se il tuo interesse per il prodotto nasce soprattutto dal profilo successorio, vale la pena confrontarlo con gli strumenti pensati per quello scopo, invece di comprarlo come investimento e trattare la successione come un bonus incluso nel prezzo.
Trovi la versione sintetica di questo articolo nel carosello dedicato alle polizze linked su Instagram.
Questo articolo ha uno scopo educativo e non costituisce consulenza assicurativa, finanziaria, fiscale o legale personalizzata. Le percentuali di costo indicate sono ordini di grandezza di mercato rilevati su fonti secondarie e non sostituiscono i documenti informativi del singolo prodotto, che vanno letti. Le simulazioni si basano su ipotesi di rendimento dichiarate e non sono previsioni. Nessun prodotto, compagnia o intermediario è raccomandato: prima di sottoscrivere o riscattare una polizza valuta la tua situazione specifica con un professionista abilitato.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza 26 luglio 2024 n. 21022 (necessità di un rischio demografico effettivo perché il contratto sia qualificabile come assicurazione sulla vita; prevalenza della sostanza sulla forma nella qualificazione), nota di commento in Jus Civile — juscivile.it (PDF)
- Corte di Cassazione, ordinanze n. 11387/2025 e n. 26079/2025 (rischio demografico come elemento determinante; applicazione degli articoli 21 e 23 del TUF alle polizze linked e responsabilità di emittente e intermediario per l'informazione inadeguata) — lexced.com
- Belluzzo International Partners, "Le polizze Unit Linked alla prova della Cassazione: contratto assicurativo o prodotto finanziario?" — belluzzo.net
- Uno Capital, "Polizze Unit Linked: uno strumento di investimento potenzialmente inefficiente e costoso" (stratificazione dei costi: caricamenti indicativamente fra 1,50% e 3,80%, costi di gestione della polizza, costi dei fondi sottostanti, penali di riscatto fra 1% e 5% decrescenti nei primi 3-5 anni, costo annuo complessivo 2,5-4,0% retail e 1,2-2,2% private) — unocapital.it
- Trattamento fiscale (imposta sostitutiva del 26%, ridotta al 12,5% sulla quota riferibile a titoli di Stato ed equiparati, differita al momento del riscatto) e successorio (capitale percepito iure proprio dai beneficiari, fuori dall'asse ereditario ed esente da imposta di successione); limiti dell'impignorabilità dell'articolo 1923 del codice civile per i prodotti a prevalente natura finanziaria alla luce di Cassazione n. 6319/2019 — money.it
- Galvani Fiduciaria, "Polizze unit linked ed index linked: aspetti civilistici e tributari" (inquadramento sistematico) — galvanifiduciaria.it (PDF)
